Storno di un solo dipendente.
Storno di un solo dipendente.
Lo storno di un solo dipendente non è idoneo a configurare un’ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c. e neppure ad ottenere una misura cautelare.
In relazione allo storno di dipendenti denunciato, secondo il Tribunale di Bologna, non appare sufficiente ad integrarlo:
- il passaggio di un solo dipendente all’impresa della resistente,
- seppur col ruolo qualificato di responsabile commerciale,
- in mancanza di elementi oggettivi che evidenzino l’intento di danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva del concorrente.
Normalmente l’animus nocendi viene dedotto:
- dall’elevato numero di collaboratori qualificati che vengono stornati, su cui è prevalentemente fondata l’organizzazione aziendale e
- dall’idoneità di tale atto a determinare una grave disfunzione nello svolgimento della normale attività della concorrente,
- per essere tali collaboratori non facilmente nè tempestivamente sostituibili.
Proprio l’animus nocendi, cioè lo scopo di diminuire l’efficienza dell’impresa del concorrente:
- è l’elemento che porta a ravvisare la contrarietà ai principi della correttezza professionale e
- si concreta in un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività delle nozioni tecniche di cui dispongono i dipendenti stornati (Cass. civ. n. 9386 dell’8.06.2012; Cass. civ. n. 13424 del 23.05.2008).
(Tribunale Ordinario di Bologna, sezione specializzata diritto societario-Tribunale imprese civile, ordinanza n.r.g.3629/2016 del 20.12.2016, giudice dott.ssa R. Chierici).
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