Ricerca del dipendente del concorrente.
Ricerca del dipendente del concorrente.
Anche la ricerca del dipendente del concorrente può essere concorrenza sleale se è fatta con animus nocendi ossia per carpire info sui macchinari o sui processi produttivi.
La Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che costituisce concorrenza sleale a norma dell’art. 2598, n. 3, cod. civ.
- l’assunzione di dipendenti altrui o
- la ricerca della loro collaborazione
non tanto per la capacità dei medesimi, ma per l’utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa concorrente.
Ora tale assunzione ovvero ricerca di collaboratori altrui deve essere compiuta con ‘animus nocendi’.
L’animus nocendi implica la volontà diretta o indiretta di impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività:
- di quelle nozioni tecniche e
- delle relative professionalità
che le rendono praticabili.
In tal modo l’impresa concorrente sleale:
- a)salta il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza,
- b)priva il concorrente leale della sua ricerca e della sua esperienza, ed
- c)altera significativamente la correttezza della competizione (Corte di Cassazione, sentenza n. 9386 del 2012 e Corte di Cassazione, sentenza n. 13424 del 2008).
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto scorretto il comportamento di una società che aveva richiesto a dipendenti di un concorrente:
- l’elenco dei fornitori,
- delle materie prime,
- i codici,
- i prezzi,
- le schede tecniche delle materie prime,
- i dati di ph e brix dei preparati,
- informazioni sui macchinari usati e
- informazioni sui processi produttivi e sui campioni di prodotto del concorrente.
(Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza n. 1100 pubblicata il 20-01-2014, presidente G.Salmè).
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