Prodotti confondibili e la concorrenza sleale.
Prodotti confondibili e la concorrenza sleale.
L’interesse tutelato, nell’ ipotesi di cui all’ art. 2598 n. 1 c.c., che pone il divieto specifico di atti confusori inerenti i nomi e segni distintivi o i prodotti, è quello:
-dell’imprenditore all’ identità commerciale, oltre
-al correlativo interesse dei consumatori contro gli sviamenti dagli stessi atti determinati,
Non è invece ricompreso nella finalità della norma l’interesse all’ esclusività dell’adozione di forme non distintive o aventi carattere funzionale.
E’ infatti meritevole di tutela, sotto il profilo della concorrenza sleale, anche l’aspetto caratteristico esteriore per esempio:
-il profilo,
-i colori caratteristici,
-la sagoma degli edifici dell’organizzazione aziendale,
avente valore distintivo dell’organizzazione in sé.
Ciò in quanto comunemente proprio i colori, i simboli, i connotati esteriori del complesso aziendale:
-nella loro impressione di insieme,
-presenti costantemente in una data organizzazione e non rispondenti ad esigenze funzionali,
esercitano una funzione di richiamo a distanza del consumatore.
Quest’ultimo quando rinviene uno o più di detti elementi:
-si attende di rinvenire gli altri o di trovarsi di fronte ad una sede di una data azienda ed
-è indotto a presumere che il prodotto ivi commercializzato provenga da quella certa impresa.
Sotto questo profilo particolarmente rilevante è l’insegna, quale segno distintivo del locale dove si svolge l’attività imprenditoriale.
(Tribunale di Roma, sez. XVII specializz. in materia di impresa, sentenza n. 1676/2018 – rep. 1625/2018 – pubblicata il 24.01.2018 giudice rel. G. Russo).