Patto di non concorrenza di un dipendente.
Patto di non concorrenza di un dipendente.
Il patto di non concorrenza di un dipendente eccessivamente ampio o senza alcun limite territoriale o di oggetto è nullo.
Infatti la mancata:
- a)determinazione della limitazione territoriale dell’operatività della clausola contenente un patto di non concorrenza, ovvero
- b)limitazione ad una determinata attività della clausola contenente un patto di non concorrenza, ne comporta la nullità.
Nel contratto firmato, che aveva ad oggetto prodotti di illuminazione:
- a) non vi era alcuna limitazione territoriale e cioè l’ambito territoriale era esteso sia in Italia che all’estero, e
- b) inoltre era specificata come vietata una qualsiasi attività in concorrenza ed esercitata in qualsiasi forma.
Il patto di non concorrenza di un dipendente è stato quindi ritenuto eccessivamente ampio dal Tribunale di Bologna sia con riferimento:
- alla delimitazione territoriale che
- all’estensione delle attività.
In conclusione: non si può impedire ad un dipendente di lavorare nello stesso settore di riferimento sia in Italia che all’estero. Il patto così formulato è troppo esteso e mina eccessivamente i diritti del dipendente.
(Tribunale di Bologna, sezione specializzata di diritto industriale, sentenza n. 1045 pubblicata il 31-03-2014, presidente P. Liccardo).