Passaggio di collaboratori da un’impresa ad un’altra.
Passaggio di collaboratori da un’impresa ad un’altra.
Il Tribunale di Macerata aderisce all’orientamento della Cassazione (Cass. 5671/98 e Cass. 6712/96) secondo la quale la concorrenza sleale non può mai derivare:
- dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da una impresa ad un’altra né
- dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente,
in quanto queste ultime sono attività legittime essendo espressione dei principi di libera circolazione del lavoro e di libertà di iniziativa economica.
Lo storno di dipendenti è illegittimo solo se avviene con animus nocendi (Cass. 20228/2013). L’animus nocendi viene individuato in base ad ulteriori elementi di fatto fra cui:
- la quantità dei soggetti stornati,
- la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente,
- la posizione che i dipendenti stornati rivestivano all’interno dell’azienda concorrente,
- la scarsa fungibilità dei dipendenti,
- la rapidità dello storno
- il parallelismo con l’iniziativa economica del concorrente stornante.
Le attività di concorrenza illecite sono quindi solo quelle:
- caratterizzate dall’intento di nuocere al concorrente. In pratica prevale l’intento di danneggiare il competitor piuttosto che quello ordinario di acquisire quote di mercato o di clientela, o
- di acquisire conoscenze e vantaggi imprenditoriali sia in fase di ideazione dei prodotti, di loro produzione, di commercializzazione e di vendita.
Nel caso affrontato dal Tribunale è stato riconosciuto lo storno illecito a cagione:
- dell’elevato numero di dipendenti stornati (ben 8),
- dotati di alta specializzazione e capacità lavorativa,
- la maggior parte alle dipendenze del competitor corretto per circa 13 anni e
- che avevano sempre lavorato insieme con la conseguente maggiore facilità di “fare gruppo” ai fini di una migliore produttività.
(Tribunale ordinario di Macerata, procedim. n. r.g. 2153/2018, giud. L. Reale)