Oggetti di design (arredamento) – tutela penale – frode in commercio
Chi produce, imitandoli, oggetti di design caratterizzati da:
-elementi stilistici ed
-elementi distintivi (numeri dei singoli prodotti, sigla del produttore, particolari caratteri tipologici),
commette il reato di cui all’art. 517 cod. pen.
La Cassazione penale intende per oggetti di design i manufatti, i prodotti anche in serie il cui elemento distintivo è:
-il particolare profilo estetico,
-la singolare caratteristica funzionale o di progettazione,
-la particolare metodologia di lavorazione e di produzione applicabile.
Per la configurazione del reato non è richiesta la registrazione o il riconoscimento di un marchio, nè la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell’acquirente essendo sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto.
Mentre il bene giuridico tutelato: è l’ordine economico e non l’interesse dei consumatori o degli altri produttori. La semplice messa in vendita o in circolazione dei prodotti con segni mendaci determina di per sè una lesione effettiva ( e non meramente potenziale) della lealtà degli scambi commerciali.
Tale reato, d’altra parte, è posto all’interno del codice penale tra i delitti contro l’industria ed il commercio.
(Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza del 02-02-2011, n. 6254)