Notizie sui vertici aziendali e sulla situazione economica della società concorrente.
La diffusione di notizie sui vertici aziendali e sulla situazione economica del concorrente al fine di accaparrarsi i dipendenti viola i principi di correttezza commerciale.
Per individuare l’animus nocendi di un imprenditore, consistente nella volontà di appropriarsi:
- attraverso un gruppo di dipendenti,
- del metodo di lavoro e dell’ambito operativo del concorrente,
è sufficiente il perseguimento del risultato di ottenere un vantaggio competitivo a danno di quest’ultimo. Tale perseguimento del risultato viene attuato mediante una strategia volta:
- ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro ed
- a svuotare l’organizzazione concorrente di specifiche risorse operative.
L’imprenditore scorretto mira infatti a sottrarre:
- il modus operandi dei dipendenti del competitor,
- le conoscenze burocratiche
- le conoscenze di mercato da essi acquisite, nonchè
- l’immagine in sè di operatori di un certo settore.
Si vedano anche: Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza del 04-09-2013 n. 20228 e Corte di Cassazione, sentenza n. 9386 del 08-06-2012.
Non è necessario che la società danneggiata provi un’attività di convincimento specificamente finalizzata ad indurre al trasferimento il proprio personale.
Sono infatti sufficienti le modalità di attuazione della condotta anticoncorrenziale che è avvenuta mediante la diffusione di apprezzamenti negativi in ordine:
- 1)alla situazione economica dell’azienda concorrente ed
- 2)all’affidabilità dei suoi dirigenti.
Tale diffusione di apprezzamenti negativi è indubbiamente destinata a svolgere una funzione persuasiva nei confronti dei destinatari e cioè dei dipendenti.
(Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza n. 6274 del 31-03-2016, presidente A. Ceccherini).
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