Notizie riservate sui clienti e concorrenza sleale.
Notizie riservate sui clienti e concorrenza sleale.
La bilanciata protezione di interessi contrapposti quali:
- 1)da un lato la tutela della libertà di concorrenza,
- 2)dall’altro lo svolgimento delle capacità professionali dell’ex dipendente
impone di non considerare tout court vietato al concorrente di rivolgersi, nella sua nuova attività, anche a clienti e fornitori conosciuti in relazione all’attività svolta precedentemente.
Ciò che è illecito e quindi sanzionabile è il comportamento di chi utilizzi per il procacciamento di clientela, notizie e dati riservati del concorrente.
Con riguardo allo sviamento di clientela,che venga posto in essere utilizzando notizie:
- sui rapporti con i clienti di altro imprenditore,
- acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze,
la configurabilità di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c., deve essere riconosciuta ove quelle notizie:
- a)ancorchè normalmente accessibili ai dipendenti,
- b)siano per loro natura riservate in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda. Si veda anche: Corte di Cassazione, sentenza n. 3011 del 20-03-1991.
Quindi secondo il giudice del Tribunale di Bologna si commette concorrenza sleale solo se si utilizzano quei dati e quelle informazioni cosiddetti riservati per accaparrarsi la clientela.
Per esempio appare corretta la condotta dell’ex dipendente che:
- si mette in proprio e
- diventa imprenditore in concorrenza con il suo datore di lavoro e
- viene contattato direttamente dai clienti o dai fornitori.
(Tribunale ordinario di Bologna, 4 sezione, sentenza n. 1252 pubblicata il 11-04-2014, giudice M. Atzori)
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