Marchio e concorrenza sleale.
Marchio e concorrenza sleale.
Quale è il rapporto fra violazione di un marchio e concorrenza sleale? Può verificarsi il caso in cui un imprenditore scorretto:
- si appropria del marchio altrui o
- pone in essere la contraffazione del marchio altrui
per esempio mediante l’uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall’imprenditore concorrente. In questa ipotesi si può procedere in due diversi modi anche con una sola azione giudiziaria.
La condotta scorretta può essere posta a fondamento:
- non soltanto di un’azione reale a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche,
- di un’azione personale per concorrenza sleale.
Ciò nel caso in cui quel comportamento scorretto del vostro competitor abbia creato confondibilità fra i vostri rispettivi prodotti e servizi.
Le due azioni possono essere esercitate anche congiuntamente (con risparmio di tempo e di soldi).
Ciò vuol dire che per l’imprenditore è sufficiente provare la sola contraffazione del marchio per essere “agevolato” anche nell’azione personale di concorrenza sleale ovviamente se i rispettivi prodotti (copiati) ingenerano confondibilità nel consumatore.
Si vedano: Cassazione, sentenza n. 16647 del 19.06.2008, n. 16647 e Cassazione, sentenza n. 2473 del 29.01.2019.
(Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza n. 8944, pubblicata il 14.05.2020, rel. M. Falabella)
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