L’oggetto di un’intesa anticoncorrenziale.
L’oggetto di un’intesa anticoncorrenziale.
L’accordo o la pratica commerciale oppure la decisione dell’associazione di imprese deve avere per oggetto – diretto od indiretto – la restrizione della concorrenza. In questo caso, quindi, è illecita dal punto di vista del diritto antitrust.
Ora, per il diritto antitrust:
- a)italiano (art. 2 legge n.287/1990) la restrizione della concorrenza deve essere “sensibile”, mentre per quello
- b)europeo (art. 101 del TFUE) la restrizione della concorrenza deve essere “consistente”.
Tuttavia, in realtà, i due concetti di “sensibilità” e “consistenza” sono equivalenti.
Le intese che hanno per oggetto quello della restrizione della concorrenza sono sempre illecite perchè per loro stessa natura possono restringere la concorrenza indipendentemente:
- a)dalla circostanza che l’accordo abbia o meno prodotto i suoi effetti pregiudizievoli per il mercato,
- b)dagli effetti reali o potenziali dell’accordo nel mercato e
- c)dalle quote di mercato detenute dalle imprese che hanno realizzato la violazione cosiddetta”per oggetto”.
Fra gli esempi di accordi, anche definiti “cartelli”, che hanno per oggetto diretto o indiretto una restrizione della concorrenza, vi sono quelli relativi a:
- 1)la ripartizione della clientela,
- 2)la ripartizione dei mercati,
- 3)la fissazione dei prezzi di vendita,
- 4)la ripartizione delle fonti di approvvigionamento,
- 5)la ripartizione dei canali si sbocco sul mercato,
- 6)il controllo della produzione,
- 7)il controllo degli investimenti e dell’innovazione,
- 8)la fissazione di prezzi di rivendita in capo al distributore,
- 9)la protezione territoriale assoluta del distributore.