L’intesa vietata per il Consiglio di Stato.
L’intesa vietata per il Consiglio di Stato.
L’intesa vietata si caratterizza per la compresenza di due elementi necessari:
- l’avere per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza e
- l’idoneità a determinare un pregiudizio nel commercio fra gli stati.
Il pregiudizio puo’ essere anche: a) indiretto o b) potenziale. Devono quindi essere valutati entrambi gli elementi ai sensi dell’art. 101 TFUE.
Infatti per intesa vietata ai sensi dell’art. 101 TFUE e art. 2 della legge n.287/1990 si intende qualunque accordo o pratica che possano avere una influenza:
- a) diretta,
- b) indiretta,
- c) attuale o
- d) potenziale
sull’esplicarsi delle ordinarie dinamiche nell’ambito del mercato rilevante (si veda C.G.U.E. sentenza nella causa Wouters C-309/99 e C-475/99 Ambulanz Glockner).
Come procedere quindi:
- Prima: deve essere accertata la presenza o meno di un’intesa.
- Poi: va accertato il mercato rilevante alla luce dell’ampiezza e dell’oggetto dell’intesa medesima.
Così come è sufficiente la presenza dell’illecito anticoncorrenziale mentre non è necessario per forza un suo effetto.
il presupposto dell’illecito è il comportamento che dipende dalla concertazione (cioè dall’accordo). Non è invece necessario che si manifesti – per forza – l’effetto di impedire o falsare la concorrenza.
(Consiglio di Stato sentenza n. 2479 del 15-05-2015)
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