La riproduzione delle fotografie
La riproduzione delle fotografie:
1) nelle antologie ad uso scolastico, e
2) nelle opere scientifiche o didattiche è lecita contro il pagamento di un equo compenso.
Nella riproduzione deve indicarsi: il nome del fotografo e la data dell’anno di fabbricazione se risultano dalla fotografia riprodotta. La fotografia può essere riprodotta soltanto integralmente.
Mentre anche la riproduzione di fotografie pubblicate su:
1) giornali,
2) periodici concernenti: a) persone, b) fatti di attualità, c) eventi di interesse pubblico
è anch’essa lecita contro il pagamento di un equo compenso. In tal caso la libera riproduzione è giustificata da una esigenza di diffusione della conoscenza di fatti o persone che per una qualsiasi ragione sono emersi all’attenzione del pubblico.
Questioni possono insorgere per determinare il quantum dell’equo compenso. Tuttavia vi sono apposite tariffe (per esempio il DPCM 06-02-1988) dovute da chi utilizza la fotografia.
(Normativa di riferimento: art. 91 legge diritto d’autore – DPCM 06-02-1988)