La fattispecie di concorrenza sleale del n.2 è diversa da quella del n.3 dell’art. 2598 c.c.
La fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n.2 è fattispecie diversa da quella contemplata dall’art. 2598 n.3 c.c.
Per la Corte di Cassazione la richiesta di condanna ai sensi del n. 3 dell’art. 2598 c.c. nel caso affrontato non poteva essere emessa in quanto gli attori
- avevano omesso di individuare: a) le specifiche condotte, nonchè b) il luogo e c) il tempo della rispettiva deduzione,
- atte ad integrare ulteriori violazioni accanto a quelle di concorrenza confusoria dedotte ai sensi del n. 2 dell’art. 2598 c.c.
In sostanza sarebbe stato necessario indicare altri elementi o circostanze che provavano la scorrettezza commerciale.
Ciò in quanto la fattispecie del n. 3 dell’art. 2598 c.c.richiede la presenza di elementi indeterminati.. Si deve quindi specificare:
- quali siano i mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e
- idonei a danneggiare l’altrui azienda.
Una parte può agire:
- sia per la violazione del n. 2 dell’art 2598 c.c.
- che del n.3 dell’art. 2598 c.c.
ma deve indicare dettagliatamente le rispettive condotte che avrebbero violato le due distinte ipotesi che sono fra loro autonome.
(Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza n.10078 pubblicata il 17-05-2016, presidente V. Ragonesi)
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