Informazioni riservate del concorrente.
Informazioni riservate del concorrente.
Non possono acquisirsi informazioni riservate del concorrente con mezzi subdoli altrimenti si compie concorrenza sleale.
Tra le informazioni riservate rientrano: l’elenco dei fornitori, delle materie prime, i codici, i prezzi e le schede tecniche delle materie prime, i dati di ph e brix dei preparati, informazioni sui macchinari usati e sui processi produttivi e campioni di prodotto del concorrente.
Infatti l’art 2598 n. 3 c.c. prevede l’ipotesi di concorrenza sleale in via generale per comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni “altro” mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.
Tale disposizione riguarda in modo indeterminato qualunque condotta:
- contraria ai principi di correttezza ed
- idonea in concreto a produrre danni al concorrente (si veda Corte di Cassazione, sentenza n. 1392 del 1994).
L’imprenditore è tutelato, ai sensi dell’art 2598 comma 3 c.c.:
- a)non soltanto nei confronti di atti di concorrenza rivolti a carpirgli segreti nei procedimenti produttivi o in genere attinenti all’organizzazione dell’impresa,
- b)ma anche per atti volti ad appurare con mezzi subdoli notizie che, senza che siano veri e propri segreti, l’impresa concorrente non ritenga di mettere a disposizione del pubblico (come quelle notizie indicate come non disponibili per il pubblico).
Si vedano sul punto anche: Corte di Cassazione, sentenza n. 2199 del 1971 e Corte di Cassazione, sentenza n. 1413 del 1983.
(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto scorretto il comportamento di una società che aveva richiesto a dipendenti di un concorrente l’elenco dei fornitori, delle materie prime, i codici, i prezzi e le schede tecniche delle materie prime, i dati di ph e brix dei preparati, informazioni sui macchinari usati e sui processi produttivi e campioni di prodotto del concorrente).
(Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza n. 1100 pubblicata il 20-01-2014, presidente G.Salmè).