I prezzi soft.
I prezzi soft.
I prezzi soft raccomandati o consigliati dalle imprese, in caso di intesa orizzontale, sono vietati.
Tutti i tipi di accordi sui prezzi stabiliti da imprese o associazioni di imprese sono vietati. Cosi come sono vietati in relazione a tutti i beni e servizi immessi sul mercato.
Il divieto di intese sui prezzi è relativo:
- non soltanto alla determinazione di un prezzo fisso, ma
- anche se le imprese determinano delle bande di oscillazione o dei limiti massimi di sconti.
Da ultimo le imprese utilizzano i cosiddetti “prezzi soft”. In pratica danno una sorta di orientamento o di raccomandazione sui prezzi da applicare. I prezzi soft possono essere di tre tipi:
- 1) prezzi indicativi,
- 2) prezzi consigliati o
- 3) prezzi raccomandati.
Questi tre esempi di raccomandazione di prezzi sono vietati se oggetto di una intesa orizzontale.
Ciò che è discriminante è che la ‘raccomandazione’ sia in concreto efficace:
- a modificare e
- ad orientare i comportamenti delle imprese interessate.
A nulla rileverebbe una difesa delle imprese interessate ovvero delle associazioni di categoria relativamente alla circostanza che l’accordo o la raccomandazione non sia successivamente stata seguita o rispettata essendo ogni impresa libera di determinare il prezzo.
Mentre in caso di intese verticali vi è una certa elasticità da parte delle Autorità Antitrust nello stabilire se la pratica è vietata.