Falso d’autore – marchi – rilevanza penale
Si viola la legge penale (si commette il reato di cui all’art. 474 c.p.) anche quando si appone su un prodotto la scritta "falso d’autore" e cioè quando l’imitazione è dichiarata e non sono state commesse infrazioni fiscali.
Ciò in quanto:
a) la possibilità di confusione può sussistere non solo quando l’acquirente compra il bene, ma anche in una eventuale fase di utilizzazione e/o di cessione a qualunque titolo del bene,
b) il reato di cui all’art. 474 del cod. pen. è un illecito di pericolo contro la fede pubblica, ed
c) è indipendente dallo stato soggettivo del commerciante (cioè se è in buona fede o in mala fede).
L’imitazione del marchio famoso e pubblicizzato genera comunque confusione nei consumatori.
(Cassazione penale, seconda sezione, sentenza n. 15080 del 19-04-2012)