Intese anticoncorrenziali lecite.
Intese anticoncorrenziali lecite.
Le intese anticoncorrenziali nella maggior parte dei casi sono illecite. Tuttavia in due casi posso essere lecite.
L’accordo, la pratica commerciale concordata o la decisione dell’associazione di imprese per essere illecita deve essere:
- a) idonea a determinare
- b) sul mercato di riferimento,
- c) per il suo oggetto o per i suoi effetti,
- d) una restrizione della concorrenza sensibile o consistente.
La Commissione Europea con la comunicazione del 30-08-2014 ha però fornito una serie di indicazioni che servono alle imprese per stabilire se una intesa fra loro sia o meno illecita in quanto determini una restrizione sensibile o consistente della concorrenza.
Tuttavia le intese che hanno per oggetto una restrizione della concorrenza sono sempre illecite, mentre quelle che sono idonee a produrre un effetto restrittivo della concorrenza possono anche essere lecite in alcuni casi.
Questi casi ricorrono quando vi è una restrizione della concorrenza cd. “trascurabile”.
In generale vi è una restrizione della concorrenza trascurabile (Comunicazione “de minimis”) e cioè quando:
- 1) vi è una intesa tra concorrenti la cui quota di mercato congiuntamente considerata sia inferiore al 10%, nonchè
- 2) vi è un’intesa tra imprese non concorrenti la cui quota individuale di mercato risulta inferiore al 15%.