Contributo all’Antitrust legittimo.
Contributo all’Antitrust legittimo.
Una società ricorrente aveva eccepito l’illegittimità costituzionale del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Antitrust ai sensi dell’art. 10 della legge n. 287/1990 per:
- violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza,
- del principio di capacità contributiva nonché
- per l’illegittimità della sua quantificazione.
Tuttavia la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha considerato il contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità Antitrust italiana come una imposizione tributaria:
- imposta a norma di legge e
- costituzionalmente legittima dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 2017.
Il contributo è fissato:
- nella misura dello 0,08 per mille del fatturato dell’impresa e
- dalla stessa Autorità Antitrust la quale può deliberare delle variazioni nel limite massimo dello 0,05 per mille.
Tale contributo è dovuto da quelle imprese che hanno una “particolare struttura, rilevante dimensione economica e presenza significativa sui mercati” (fonte: Commissione UE).
Tali imprese sono:
- le destinatarie principali dell’attività dell’autorità stessa e quindi
- responsabili della relativa spesa.
(Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sentenza 233/2018 depositata il 10.07.2018)