La diffida e concorrenza sleale.
La diffida e la concorrenza sleale.
La diffida inviata a terzi può essere una forma di concorrenza sleale. Infatti commette concorrenza sleale anche chi diffonde notizie e apprezzamenti sui:
- prodotti e
- sull’attività di un concorrente,
idonei a determinarne discredito ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c.
Nella prassi capita spesso che vengano spedite lettere di diffida con le quali si intimano determinati soggetti a tenere un certo comportamento o ad astenersi dal compierlo. Due ipotesi:
- nel caso in cui questa missiva venga indirizzata direttamente al soggetto che si ritiene stia attuando un comportamento illegittimo, la diffida, può ritenersi non screditante e quindi lecita,
- nel caso in cui invece la diffida venga inviata a soggetti terzi, per esempio clienti ovvero fornitori la situazione è ben diversa.
Spesso con queste diffide si invitano:
- i fornitori a non rifornire oppure
- i clienti a non rivolgersi al quel determinato imprenditore.
Queste diffide possono essere:
- spedite direttamente anche ad un solo cliente, oppure
- trasmesse tramite circolari o
- addirittura tramite pubblicazione sui giornali.
Ciò che rileva per stabilire se sia lecita o meno è il contenuto della medesima (che può essere il più ampio possibile), le parole utilizzate, il tono ed i fatti per come vengono rappresentati. Fermo restando che alcune appaiono di per sé illecite.
Tuttavia in realtà per stabilire se tale tipo di diffida sia legittima o meno è necessario instaurare un contenzioso al termine del quale si stabilirà giudizialmente se il diffidato aveva commesso o meno un atto illecito e quindi di concorrenza sleale.
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