Concorrenza sleale – illecita concorrenza con minaccia o violenza
L’imprenditore ha così impedito il libero gioco del mercato. Non si può utilizzare la violenza o la minaccia per eliminare altri concorrenti.
La violenza può essere esercitata in via diretta contro i singoli concorrenti, ma anche indirettamente, con altri metodi (per esempio quelli mafiosi).
L’interesse tutelato dalla legge è il buon funzionamento del sistema economico. La competizione fra gli impreditori deve svolgersi con metodi legali.
(Cassazione Penale 2° Sezione, sentenza n. 6462 del 21-02-2011)