Concorrenza parassitaria.
Ricorre l’ipotesi della concorrenza parassitaria quando l’imitatore:
- si ponga sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo,
- sfrutti la creatività altrui e
- si avvalga di idee, di mezzi di ricerca e finanziari altrui.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13423 del 2004, questo tipo di concorrenza si realizza in una pluralità di atti che:
- pur isolatamente leciti, valutati nel loro insieme costituiscono un illecito, poichè
- concretizzano una forma di imitazione delle iniziative del concorrente che sfrutta in maniera sistematica:
il lavoro e la creatività altrui.
Tali atti possono concretamente manifestarsi attraverso un’attività che: in un unico momento imiti tutte le iniziative del concorrente (concorrenza parassitaria sincronica) o
attraverso la successione nel tempo di singoli atti imitativi (concorrenza parassitaria diacronica).
Nel caso affrontato dal Tribunale meneghino, i giudici hanno accertato che la convenuta avesse compiuto nel tempo, in modo sistematico, una servile imitazione:
- delle collezioni di prodotti dell’attrice di capi di abbigliamento ed accessori di lusso per cani di piccola taglia),
- della presentazione degli stessi attraverso la loro denominazione (molto simile a quella dell’attrice),
- giunta addirittura all’adozione del medesimo segno distintivo utilizzato, sia pure ‘di fatto’ (un topolino) da FPO e cioè la società attrice in causa che vende a livello nazionale ed internazionale sin dal 2009.
(Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa -A- sentenza n. 2533 pubblicata il 01.03.2017, presidente C. Marangoni).