Come tutelare la ditta dell’imprenditore.
Come tutelare la ditta dell’imprenditore.
La disposizione normativa dell’art. 2564 c.c. è posta a tutela:
-del diritto dell’imprenditore al proprio segno distintivo costituito dalla ditta ed
-a proteggerlo dal pericolo di confusione,
per effetto dell’uso, da parte di un altro imprenditore, di una ditta uguale o simile.
Cosa si verifica se una società commerciale:
-ha iscritto la ditta nel registro delle imprese, in presenza dell’uso da parte di impresa concorrente di un segno distintivo uguale o simile e
-vi sia una confondibilità potenziale presso il pubblico?
Ci può essere confondibilità nel caso in cui
-gli oggetti sociali delle due imprese concorrenti siano simili e
-vi sia vicinanza del luogo di svolgimento dell’attività.
Ora l’impresa che per prima ha iscritto la propria ditta ha diritto di pretendere che l’impresa concorrente integri o modifichi la ditta con indicazioni atte a differenziarla dalla propria.
La suddetta disposizione vale per i nomi sociali, dall’art. 2567 c.c. e per le insegne dall’art. 2568 c.c.
(Tribunale di Roma, sez. XVII specializz. in materia di impresa, sentenza n. 1676/2018 – rep. 1625/2018 – pubblicata il 24.01.2018 giudice rel. G. Russo).