Appropriazione di somme di un agente e concorrenza sleale.
Appropriazione di somme dell’agente e concorrenza sleale.
Una società preponente che agiva per appropriazione di somme di un suo agente non aveva provato in giudizio:
- l’attività di concorrenza sleale posta in essere da quest’ultimo in danno della medesima e
- la giusta causa del recesso.
Non è stato a tal fine sufficiente far riferimento ad un preteso inadempimento contrattuale dell’agente consistito nell’appropriazione di somme corrisposte dai clienti e spettanti alla società. Ciò anche perchè risultava dal contratto che l’agente aveva la facoltà di incassare somme in nome e per conto della propria mandante.
Nel rapporto di agenzia intercorso tra la società e l’agente non erano risultati provati comportamenti dell’agente costituenti giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia senza diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
Quindi la Corte di Appello ha rigettato l’appello e la Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado in quanto:
- in assenza di giusta causa del recesso
- non sussisteva neppure la concorrenza sleale.
Di conseguenza era dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto la società:
- aveva risolto in tronco il rapporto e
- non aveva dimostrazione la giusta causa.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n.393 pubblicata il 13-01-2012, presidente G. Vidiri.
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